NO! All’obbligo della dichiarazione di antifascismo. Lo ha detto il TAR

“O  il richiedente dichiara di essere antifascista, o niente piazze o spazi comunali per qualunque tipo di manifestazione” Quanti Comuni italiani tra il 2019 e il 2020 hanno adottato un regolamento comunale per la concessione di piazze o spazin pubblici che impone ai richiedenti una pubblica dichiarazione di fede antifascista? Non conosciamo il numero esatto, ma sono stati senz’altro molti tra quelli a guida PD, che hanno obbedito al diktat dell’ANPI, in dispregio ai piu’ elementari principi costituzionali in tema di liberta’ politiche e di espressione del pensiero. A sostenere questa tesi oggi non sono piu’ i pericolosi reazionari di destra o di estrema destra, ma i collegi giudicanti di due importanti Tribunali Italiani. Vediamo con ordine cosa e’ successo.

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Il 21 Marzo 2019 il Consiglio Comunale di Trapani su pressione della locale sezione ANPI, modifica il regolamento Comunale dell’arredo urbano introducendo una norna per la quale appunto si subordina il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione  temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni, alla presentazione da parte dei richiedenti di una attestazione di: a) riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo; b)di non professare e fare propaganda di ideologie neofasciste e/o naziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; c) di non perseguire finalita’ antidemocratiche, esaltando, propagando, minacciando o usando violenza (fisica o verbale) quale metodo di lotta politica o propagando la soppressione delle liberta’ garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;  d) di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fasciste e/o naziste.  Qualche mese dopo il 12 giugno 2019 l’on Michele Rallo, ex parlamentare di AN e il Sig. Giuseppe Bica ex Sindaco di Custonaci chiedono al Comune di Trapani l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico di una piazza cittadina per effettuare una raccolta di firme. Il 14 Giugno il Comune di Trapani nega l’autorizzazione per non essersi rifiutati i ricorrenti di presentare l’attestazione di cui sopra. Il 9 luglio successivo l’on. Michele Rallo e il sig. Giuseppe Bica ricorrevano al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e la norma del regolamento comunale che subordinava il rilascio dell’autorizzazione alla presentazione dell’a cosiddetta “dichiarazione di antifascismo”. Il TAR di Palermo, in prima battuta respinge l’istanza di sospensione del provvedimento, ma Rallo e Biga non demordono e si appellano immediatamente al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento del Comune di Trapani, ritenendoin primo luogo che la norma del regolamento del Comune di Trapani, sia lesiva “del diritto inviolabile alla liberta’ di manifestazione del pensiero, sancita dall’art. 21 della Costituzione  nella parte in cui tutela anche la liberta’ di pensiero e il diritto al silenzio, cioe’ a non manifestare le proprie convinzioni che e’ il piu’ alto dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla Costituzione, richiamato anche negli articoli 9 e 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e negli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Aggiunge la corte che “le limitazioni alla liberta’ di cui all’articolo 21 della Costituzione che discendono dall’ordinamento costituzionale e in particolare dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione, non si riverberano sul cosiddetto “foro interno”, dal momento che e’ la connotazione pubblica della manifestazione del pensiero a delineare la rilevanza penale delle condotte tipizzate dalla Legge Scelba, secondo l’interpretazione del Giudice Costituzionale” E che pertanto il detto regolamento “laddove richiede il rilascio di dichiarazioni che hanno ad oggetto, nella sostanza, l’impegno a non commettere il reato di apologia del fascismo risulta pleonatico e tautologico e in quanto tale lesivo:” sia “del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, specie laddove il rilascio delle suddette dichiarazioni condiziona la conclusione del procedimento” sia del “principio di proporzionalita’, laddove conculca la liberta’ di pensiero in vista di obiettivi pubblici che, pur legittimi, possono essere perseguiti con piu’ appropriati ed efficaci strumenti”.

Sulla base di questi principi giuridici il provvedimento di diniego del Comune di Trapani veniva sospeso, in attesa della sentenza di merito nel procedimento pendente al TAR di Palermo. Finalmente, dopo il deposito di memorie da parte dei difensori e dopo la discussione in videoconferenza,  il giorno 15 di questo mese, e’arrivata la sentenza, con la quale il TAR di Palermo, invocando gli stessi principi del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha annullato, non solo il provvedimento di diniego (a distanza di due anni !!!), ma anche e soprattutto la norma assurdamente introdotta dal Consiglio Comunale di Trapani.  A Trapani la notizia e’ stata accolta con soddisfazione dall’On. Michele Rallo e dal sig Giuseppe Biga che hanno dichiarato di voler innanzi tutto ringraziare il loro patrocinatore, l’avvocato romano Augusto Sinagra, ”per l’appassionata opera prestata che ha ottenuto un pronunciamento di chiarezza giuridica di fronte alle contorsioni estemporanee di un “politicamente corretto”  che guarda sempre piu’ anacronisticamente al passato”. Essi aggiungono che la sentenza potra’ “servire a svelenire questo clima di contrapposizione che in questi ultimi anni e’ stato creato in Italia, un clima artificiale, che ci ha riportato indietro ai livelli del dopoguerra: parlare di antifascismo dopo il 1945 o di anticomunismo dopo il 1991, e’ un non senso. Il primo cittadino di Trapani, , Giacomo Tranchida, ha dichiarato all’AdnKronos “Le sentenze possono piu’ o meno essere condivise ma vanno rispettare; non voglio fare Ponzio Pilato, ma so che entrambe le parti, sia chi ha voluto la modifica del regolamento, sia chi ha presentato il ricorso sono rispettosi della Costituzione: i principi cui si ispiravano i Consiglieri sono contenuti nella Costituzione, forse pero’ la formulazione ha travalicato le competenze di un organo, pur rispettabile, come il Consiglio Comunale”.  Di nostro, da modesti cronisti, possiamo aggiungere solo che la sentenza e’ destinata a fare giurisprudenza, non solo  perche’ il Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana e’ il corrispondente a livello nazionale del Consiglio di Stato per quanto riguarda le controversie amministrative., ma soprattutto perche’ il principio da esso enunciato e fatto proprio dal TAR  si basa su solidi principi costituzionali, non scalfibili da improvvisati sostenitori del “politicamente corretto”  e del “pensiero unico”, anche a dispetto dell’Onorevole Fiano.

Aldo Rovito       (aldo.rovito@libero.it)

N.B. Chi volesse ricevere il testo integrale dei due provvedimenti giudiziari puo’ richiedermeli.