Le nuove piste ciclabili di Alessandria non sono a norma, lo spiega Globoconsumatori

ALESSANDRIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Globoconsumatori in merito alle piste ciclabili appena realizzate nella città di Alessandria.

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Alla luce delle “piste ciclabili” ed “attraversamenti pedonali” appena inaugurate/i ad Alessandria, con particolare riferimento a Corso 100 Cannoni, osservando alcune palesi “criticità” (a parte l’inutilità di predisporre una ciclabile per un tratto di poco superiore ai 200 mt), abbiamo chiesta una “breve relazione” ad uno dei massimi esperti nazionali in segnaletica e cartellonistica stradale, che ha affrontato e sta affrontando il medesimo tema nella città di Milano e ve ne riportiamo l’estratto più significante:

  • ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: … Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la pubblicazione della Direttiva ministeriale n. 777 del 27 aprile 2006, recante II° Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione “ha provveduto a regolamentare gli attraversamenti pedonali”…
    1. … “Si evidenzia altresì la colorazione degli attraversamenti pedonali a fondo rosso, anche questo Vietato dalle normative vigenti, e non si capisce come un ciclista possa impiegare questa pista ciclabile in senso opposto…”
    2. …” Risulterebbe infatti in contrasto con quanto previsto all’articolo 137 comma 5, regolamento di esecuzione CdS, che elenca i colori che si possono impiegare per il segnalamento orizzontale e ne specifica l’impiego. (a) bianco, b) giallo, c) azzurro, d) giallo alternato con il nero.)
    3. … Le colorazioni di cui trattasi non sono previste e neppure a livello internazionale si ritrovano indicazioni diverse. Anche la più recente norma europea EN 1436, relativa alle prestazioni su strada della segnaletica orizzontale, non fa cenno a colori diversi dal bianco e dal giallo
    4. … “Gli attraversamenti pedonali non regolati da semaforo sono inoltre individuabili ed indicati con i prescritti segnali verticali (articolo 135, comma 3, regolamento di esecuzione CdS, e fig. II.303) per cui non si ravvisa la necessità di ulteriori accorgimenti …”
    5. … “ Se proprio si vuole ottenere una migliore evidenza della zebratura meglio il ricorso a materiali di più elevate prestazioni (vedasi in proposito le norme UNI-EN 1423, 1424, 1436, 1824, 1790, 12802), che richiedono anche una minore manutenzione, piuttosto che modificare il colore del fondo che certamente comporta oneri manutentivi superiori oltre ai rischi già paventati, e può comportare responsabilità per eventuali inconvenienti o danneggiamenti a veicoli o pedoni, che abbiano a verificarsi per effetto di tali iniziative, a carico dell’ente proprietario della strada che le ha autorizzate. …”
    6. In conclusione si ritiene opportuno mettere in evidenza come gli attraversamenti pedonali colorati, alla luce della loro accertata illegittimità per le considerazioni di cui sopra, si possono definire “una alterazione della segnaletica stradale prescrittiva a tutela dell’utenza debole”, in quanto snaturano l’obbligo prescrittivo e creano confusione all’utente della strada nel riconoscerle come segnaletica stradale.
    7. …” Anche tali situazioni rientrano in modo significativo nei casi di “insidia o trabocchetto”, quale figura sintomatica dell’attività colposa della P.A., ricorrente in presenza di due presupposti congiunti: l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza …”
    8. … “I requisiti di insidia o trabocchetto, pertanto, sono presupposti stessi del risarcimento, ai sensi degli articoli 2043 e 2051, codice civile, e delle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 589-bis e 590-bis, codice penale, come indici tassativi della responsabilità dell’Ente proprietario della strada.
  • PISTE CICLABILI: … dice il Perito:

Buongiorno a tutti. Ho avuto modo di visionare il filmato della nuova pista ciclabile realizzata ad Alessandria e non posso esimermi dall’evidenziare alcune gravi irregolarità che potrebbero compromettere gravemente l’incolumità di coloro che la impegnano. Con riferimento ad importanti pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di circolazione di velocipedi sulle strade che meritano una particolare attenzione, soprattutto perché diretti a garantire la sicurezza della circolazione stradale, con particolare riguardo ad una delle categorie dei c.d. “utenti deboli della strada”. Con parere n. 6573, del 29 ottobre 2013, il Ministero si occupa della cordolatura delle piste ciclabili, precisando, innanzitutto, che le piste ciclabili possono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n°557 – Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Le piste ciclabili di cui all’art. 3, c. 1, n. 39), del codice della strada (parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi), in quanto ricomprese tra le corsie riservate di cui al n. 17) (corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli) possono essere delimitate con i delimitatori di corsia, debitamente approvati dal Ministero, previsti all’art. 178, c. 2, 3 e 4, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), qualora esse abbiano verso concorde all’adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore.

Qualora invece le piste ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate in sede propria, esse devono essere separate fisicamente dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall’art. 7, c. 4, del DM n. 557/1999. L’altezza del manufatto non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo scavalco: il Ministero suggerisce quindi una misura minima di almeno 15 cm. Con precedente parere, n. 6075, dell’8 ottobre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si occupa della regolarità del cordolo posto a delimitazione di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile.

A fronte di questo si evince come nel caso specifico siano stati impiegati cordoli 3M in gomma approvati con D.M. n. 1407 del 6 aprile 1998 ma di altezza pari a 10 cm.

Si desume dalla definizione stessa che NON si tratta quindi di un cordolo INVALICABILE come la norma prevede ed il Ministero evidenzia, quindi NON idoneo alla situazione attuale.

Estremamente pericoloso è anche l’accesso al supermercato Esselunga, dove migliaia di vetture al giorno, in entrata ed uscita, si trovano ad impiegare la corsia ciclabile.

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Altrettanto incomprensibile risulta la fine della pista ciclabile nella direzione di marcia, a parte la colorazione dell’asfalto che scompare, non vi è alcun segnale verticale che ne identifichi la fine.

Si ringrazia sentitamente Enrico Bonizzoli per l’utilissima ed approfondita analisi della situazione.

La Globoconsumatori, sempre attenta alle problematiche dei cittadini/consumatori, tramite i suoi uffici e collaboratori, è a completa disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore delucidazione necessitasse.