Divieto di vendita e consumo di alcolici in occasione del match del 15 febbraio al “Mocca” tra Juventus Next Gen e Foggia

Alessandria – Il comune di Alessandria ricorda che è in vigore l’ordinanza del Sindaco n.7 del 09/02/2023 con la quale viene disposto che durante lo svolgimento dell’incontro di calcio Juventus Next Generation – Foggia che si terrà presso la stadio comunale Moccagatta il 15 febbraio 2023, per un periodo compreso dalle ore 17 alle ore 24, si dispone il divieto assoluto:
– di vendita, anche per asporto, di cessione a qualsiasi titolo e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
– di somministrazione, di vendita, anche per asporto e di cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendone la sola mescita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.
Le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura.
I suddetti divieti riguardano i seguenti punti vendita: pubblici esercizi, esercizi commerciali alimentari autorizzati sia in sede fissa che in forma itinerante, grandi e medie strutture di vendita, distributori automatici, attività artigianali nonché spacci interni dei circoli privati ubicati all’interno o sul perimetro della zona che comprende l’interno dell’impianto sportivo e le vie circostanti l’impianto, in prossimità delle aree di parcheggio o comunque interessate dal passaggio e movimentazione delle tifoserie verso lo stesso.
È ugualmente vietato a chiunque introdurre, nelle aree sopra indicate, bevande soggette ai divieti esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell’area interessata dai divieti vigono le seguenti deroghe:
– gli esercizi abilitati ad un effettivo servizio di ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
– le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi di vicinato di generi alimentari potranno derogare ai divieti di vendita sopra indicati soltanto in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.

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