E’ il Comune che deve curare la manutenzione dei marciapiedi!
Molti lettori, disgustati dallo stato di completo abbandono in cui versano strade e marciapiedi della città, ci hanno chiesto di chiarire a chi spetti, per legge, la pulizia dei marciapiedi, dato per scontato che la manutenzione delle strade è di competenza del Comune.
Ebbene, non sussistono dubbi che anche la manutenzione dei marciapiedi è di competenza esclusiva del Comune.
Infatti, il proprietario del marciapiedi, ai sensi dell’articolo 3 del codice della strada, è solo il Comune.
Neppure un regolamento comunale può derogare a una norma di legge come appunto è il codice civile. Fin troppo facile sarebbe così imporre ai privati una sorta di “tassa” sulla manutenzione dei beni pubblici che nessuna norma prevede.
Non c’è quindi alcun dovere per il condominio o per il suo amministratore di sottoporre a manutenzione il marciapiedi, così come per il proprietario di immobili unifamiliari.
Secondo la costante giurisprudenza, la proprietà del condominio (o di altro edificio) arriva fino alle proprie mura esterne; il marciapiede antistante il portone e le altre parti di facciata condominiale non sono ricomprese in tale area.
Pertanto gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito (anche e soprattutto al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti) si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.
Quindi niente scuse, niente palette o secchielli: il Comune faccia il suo dovere! (soprattutto perché si tratta di un servizio lautamente pagato dai cittadini).
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