Contenzioso Bancario: decisione storica, dalla Cassazione un aiuto importante ai mutuatari privati ma all’interno alcune criticità da rivedere
Il cerchio intorno agli istituti finanziari continua a stringersi, abbiamo poco tempo per risolvere questo drammatico problema, perché famiglie, imprese e tutti i consumatori del credito sono con l’acqua alla gola, questo grazie ancora una volta a un’Europa che parla tramite la BCE, responsabile di una politica dal nostro punto di vista, a dir poco scellerata specialmente nella fase attuale.
In Italia vari tribunali hanno già avviato un percorso a favore dei mutuatari, questo ci fa ben sperare, continuare la nostra battaglia politica per divulgare una controinformazione che permette a chiunque di capire e nello stesso agire contro chi utilizza metodi non trasparenti e illegali.
Oggi tratteremo insieme all’Avv. Enrico Bartolini del Foro di Brescia un importante provvedimento.
La vera politica parte da questo, aiutare anche mediante una seria informazione per risolvere il dramma di chi subisce illegittimità, di ammiccamenti consortili e servili ne conosciamo in quantità enormi, serve agire contro chi della speculazione ne fa una religione.
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Avvocato Bartolini, perché è importante la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023?
Non solo importante ma per certi aspetti dirompente, perché dà la possibilità a chi è stato oggetto e oggetto di una procedura esecutiva e a suo tempo non ha fatto opposizione al Decreto Ingiuntivo, di bloccare l’azione.
Questo Provvedimento è figlio di altre quattro Sentenze della Corte di Giustizia Europea, esso detta ex professo una serie di regole esclusivamente processuali no di merito, faccio un esempio molto diretto: nel momento in cui un soggetto subisce una procedura esecutiva frutta di un decreto ingiuntivo, il quale si basa su un mutuo ipotecario e, a suo tempo non ha proposto opposizione, la Sentenza della Corte di cassazione a SS. UU. n. 9479/2023 gli permette di bloccare l’esecuzione.
In quel momento il Giudice, ribadisco, oltre a bloccare l’esecuzione (il Pignoramento) ha il dovere (lo dice la stessa Corte di cassazione), di controllare la presenza di eventuali clausole abusive sull’entità oggetto del decreto ingiuntivo, questo da quando il mutuo è stato originato.
Chi può usufruire di questa Sentenza?
I cosiddetti consumatori, tutti i piccoli imprenditori e i professionisti ma che abbiano stipulato un mutuo per interessi privati, no per l’azienda o di altro soggetto, quindi che rivestano la qualifica di “consumatori” ai sensi del Codice del Consumo.
Avv. Bartolini, ci parli dal suo punto di vista delle criticità che ha notato all’interno della sentenza citata, quali i punti da rivedere?
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Parlo anche dal punto di vista della mia esperienza personale.
La Sentenza si riferisce a un decreto ingiuntivo originariamente non opposto da un consumatore che aveva prestato fideiussione per un terzo, a questo punto gli arriva il Pignoramento del bene.
A questo punto si oppone all’esecuzione, in un primo momento l’opposizione è stata rigettata, perché il Giudice ha fatto questo ragionamento, il Pignoramento è passato ingiudicato, allo stesso non è stata fatta opposizione nei tempi di legge; quindi, in base alla normativa l’esecuzione va avanti.
A questo punto la Corte di Cassazione proprio sulla base dei principi espressi della Corte di Giustizia Europea, come già descritto, ha rimesso in discussione la decisione del Giudice autore del blocco dell’opposizione fatta dal Fideiussore, nella Sentenza delinea quanto segue: “nel momento in cui quand’anche il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il debitore pignorato può fare opposizione all’esecuzione e il Giudice della stessa deve bloccare il Pignoramento, fare un controllo sommario sul mutuo e, se fosse in grado di decidere può farlo subito, nel caso contrario ove il controllo delle anomalie non è possibile, dovrà avvisare il debitore, il quale ha la possibilità di proporre opposizione tardiva concedendo un termina di 40 gg. In questo modo il debitore esecutato può proporre l’opposizione.
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Sostanzialmente quelle che sono le prescrizioni della Cassazione a Sezioni Unite, vanno lette in riferimento al fatto, che questo deriva in astratto ogni volta che si pone il tema della presenza di clausole abusive come, anatocismo, usura, violazione della competenza territoriale, perché il decreto ingiuntivo è stato chiesto presso il Tribunale dove ha sede la Banca e non il Tribunale dov’è ha sede il consumatore.
Altra questione molto importante è che questa Sentenza prevede, dal momento in cui è stata emanata in avanti, nel momento in cui la banca agisce mediante un decreto ingiuntivo sulla base di un mutuo non pagato, già in quel momento prima di emettere lo stesso, il Giudice è tenuto a verificare la presenza di clausole abusive.
Nel merito della sua domanda le rispondo, siccome la Sentenza 9479/2023 si riferisce a un decreto ingiuntivo, ho provato per esperienza personale una grave criticità.
Nel caso specifico la banca ha agito con Atto di Precetto, naturalmente ho fatto una contro mossa, ma il Giudice ha respinto la mia opposizione, perché ha riportato il dato specificando che la Sentenza in questione può opporsi solo ai decreti ingiuntivi, a mio parere è una grandissima stupidaggine, perché quello che riguarda l’abusività delle clausole, non è tanto il precetto o il decreto ingiuntivo ma il mutuo, perché sono lì le clausole illegittime indipendentemente dal tipo di provvedimento che la banca ha emanato, il senso è dare la possibilità al consumatore di difendersi opponendosi e quindi, bloccare il procedimento indipendentemente dal tipo di atto esecutivo ricevuto.
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Sono sicuro che si provvederà a questa stortura che la Sentenza in questione presenta, è, ripeto, irricevibile, infatti parte della dottrina no della giurisprudenza, si è espressa favorevole a questo mio tipo di ragionamento.
Giuseppe Spinelli
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