Gestione Acqua, il Presidente Gabriele sul contenzioso con Amag Reti Idriche e Comuni Riuniti: “Al momento percorribile la sola via del ricorso in Corte d’appello”

Novi Ligure – Stefano Gabriele, Presidente di Gestione Acqua, ha voluto fare un approfondimento, dopo la sentenza del tribunale di Alessandria, sul contenzioso dell’azienda novese con Amag Reti idriche e Comuni Riuniti Belforte, circa la richiesta della stessa Gestione Acqua di un credito pari a 2 milioni e 375 mila euro secondo le risultanze della consulenza tecnica, affidata dai tre Gestori (AMAG Reti idriche, Comuni Riuniti e la stessa Gestione Acqua), rispetto al calcolo della perequazione per l’anno 2020.
Di seguito i vari punti approfonditi.
1. Il Giudice del Tribunale di Alessandria fa salvo il principio in forza del quale la tariffa deve esser in grado di remunerare i costi sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato.
2. Tale principio vale, naturalmente, anche nell’ipotesi, come per ATO 6 Alessandrino, in cui a fronte di un Gestore unico virtuale, il servizio idrico è gestito, concretamente, da AMAG Reti Idriche, Comuni Riuniti e Gestione Acqua; in questo caso, la tariffa unica d’Ambito va ripartita fra i tre Gestori in funzione dei costi operativi e dell’ammontare degli investimenti effettivamente sostenuti da ciascuno di essi, attraverso un meccanismo di riparto/conguaglio chiamato perequazione. Peraltro, come già ricordato in altre occasioni, Gestione Acqua nel triennio 2018 – 2020 ha effettuato da sola quasi il 70% degli investimenti previsti dal Piano d’ambito, per sostituzioni di tubazioni, ricerca perdite di rete, nella depurazione in particolare l’ammodernamento del depuratore di Novi Ligure.
3. A suo tempo, i tre Gestori avevano commissionato ad un consulente apprezzato nel mondo dei servizi pubblici locali per il suo rigore e competenza professionale, il calcolo della perequazione per l’esercizio 2020, da ciò si è originato il credito vantato da Gestione Acqua verso gli altri due Gestori, i quali, preso atto della posizione a debito verso la nostra società, hanno ritenuto necessario sconfessare l’operato del Consulente, radicando la causa presso il Tribunale di Alessandria.
4. Ora, è singolare la motivazione con la quale il Tribunale di Alessandria ha rigettato le pretese della nostra società verso AMAG Reti idriche e Comuni riuniti. Il Giudice, infatti, di fronte al quesito: Gestione Acqua ha diritto a ricevere dagli altri due gestori a titolo di perequazione per l’anno 2020, la somma di euro 2.325.885 da AMAG Reti Idriche ed euro 47.908 da Comuni Riuniti? ha ritenuto di non potersi esprimere. Pertanto, non ha affrontato nel merito la controversia asserendo che il mandato conferito dai tre Gestori al Consulente non avesse forza di vincolo per gli stessi Committenti; in altre parole, i risultati prodotti dal lavoro del Consulente non farebbe sorgere giuridicamente rapporti di debito/credito fra le Parti in contenzioso.
5. Quando si leggono esternazioni giornalistiche in cui si esclama: Gestione Acqua non ha diritto al credito verso AMAG Reti Idriche e Comuni Riuniti, l’affermazione è estremamente parziale e faziosa, in quando si dimentica di aggiungere che il giudice non si è espresso, come invece richiesto da Gestione Acqua chiamata in giudizio, sulla sussistenza del credito verso gli altri due gestori derivante dall’applicazione dell’algoritmo di perequazione come predisposto dal Consulente. Il giudice ha deciso, con questa sentenza, di non decidere…. Anzi, ha esortato le Parti ad assumere un atteggiamento conciliante e collaborativo, al fine d’individuare un algoritmo condiviso per il calcolo di perequazione.
6. Ricordiamo che Gestione Acqua è stata trascinata in giudizio dagli altri due Gestori, quando questi ultimi hanno riscontrato come, dagli esiti della perizia, maturasse un ingente debito verso la nostra società.
7. Nonostante la sentenza di primo grado contraria, ribadiamo l’immutato spirito collaborativo di Gestione Acqua verso le altre Parti coinvolte; tuttavia, ritenendo del tutto intatte e motivate le istanze della società a vedersi riconosciute le proprie prerogative patrimoniali, riteniamo al momento percorribile la sola via del ricorso in Corte d’appello.
8. Da ultimo il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno d’immagine proposta da Amag Reti Idriche e da Comuni riuniti verso Gestione Acqua.
9. Evidenziamo, non senza amarezza, come la sentenza di primo grado svilisca il principio della perequazione relegandolo ad un mero fatto contrattuale fra le Parti, non considerandolo invece un istituto previsto dalla Legge e dalla normativa tariffaria Arera cioè l’Autorità di regolazione del servizio idrico integrato.

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