Pubblica incolumità e sicurezza urbana: ad Alessandria restano in vigore i provvedimenti emanati nel periodo estivo

Alessandria – Sino a fine anno sono in programma ad Alessandria ancora eventi e manifestazioni che, ovviamente, richiamano pubblico. E per questo, con una Ordinanza, il sindaco Giorgio Abonante ha disposto il permanere dei provvedimenti precedentemente emanati in concomitanza con le manifestazioni della stagione estiva.
A tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli e le associazioni private), alle attività artigianali e di commercio alimentare in sede fissa, agli esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli esercizi autorizzati in forma itinerante e/o temporanea, ubicati nelle vie o piazze interessate dagli eventi pubblici e nelle aree immediatamente adiacenti, viene ordinato con effetto immediato e fino al 2 gennaio 2023, durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici programmati nel territorio comunale:
– il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande in contenitori di vetro per asporto consentendo la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta;
– il divieto per chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro sia per uso proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito;
– è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori (dehor), a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;
– è consentita la deroga al divieto di vendita per i supermercati ed esercizi di vicinato alimentare, solo se l’acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.
Viene fatto obbligo a chiunque di rispettare, osservare e far osservare il presente provvedimento, avvertendo che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell’art. 650 del Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

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